Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SCREEN ADVERTISING

Art. 1 - Oggetto, Irrevocabilità dell'Ordine e Conclusione del Contratto

  1. Oggetto delle presenti condizioni generali di contratto (le "Condizioni Generali") è la disciplina dei rapporti contrattuali tra Digital Cinema Advertising - DCA S.r.l. ed il Committente per la proiezione di filmati pubblicitari nelle sale cinematografiche di cui DCA è concessionaria, come indicato nel Modulo d'Ordine sottoscritto dal Committente (l'"Ordine").
  2. L'Ordine, di cui le Condizioni Generali costituiscono parte integrante e sostanziale, e irrevocabile per il Committente per un periodo di 30 (trenta) giorni, e diviene vincolante per DCA al momento dell'accettazione da comunicarsi  al  Committente  tramite  invio, entro il suddetto termine, dell'Ordine sottoscritto per accettazione a mezzo e-mail o fax, all'indirizzo e-mail o numero di fax ovi indicati, in caso di mancata accettazione con le modalità di cui sopra, l'Ordine si riterrà non accettato e DCA non assumerà alcuna obbligazione nei confronti del Committente.
  3. Il Committente dichiara di aver preso visione dei listini di vendita di DCA “in precedenza comunicati” e di accettarli come parte integrante e vincolante del rapporto contrattuale.
     

Art. 2 - Rinuncia e penali

  1. Successivamente all'accettazione dell'Ordine, ogni rinuncia alla proiezione di filmati pubblicitari dovrà essere comunicata dal Committente a mezzo PEC all'indirizzo PEC digitalcinemaadvertising@legalmail.it
  2. Tale rinuncia comporterà l'addebito di una penale pari al 50% del corrispettivo pattuito.
     

Art. 3 - Termini di Pagamento, Clausola Risolutiva Espressa e Penale

  1. I pagamenti del corrispettivo indicato nell'Ordine al netto dell'eventuale sconto agenzia sino ad un massimo del 15% (solo ove espressamente indicato nell'Ordine), dovranno essere effettuati entro e non oltre la data di pagamento indicata nell'Ordine o, laddove non indicata, entro e non oltre il termine massimo di 120 (centoventi) giorni di calendario data fattura. In caso di ritardo nel pagamento, DCA applicherà gli interessi di mora calcolati ai sensi del D. Lgs. 231/2002, ovvero al tasso di riferimento europeo maggiorato di 2 (due) punti percentuali.
  2. DCA si riserva la facoltà di condizionare la propria accettazione al pagamento anticipato dell'intera campagna pubblicitaria ovvero al rilascio di idonee garanzie.
  3. Qualora il Committente sia inadempiente nel pagamento del corrispettivo pattuito nei termini sopra indicati, DCA avrà diritto di sospendere la programmazione della campagna pubblicitaria ancora in corso nonché di risolvere il contratto di conseguenza annullando la programmazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. In tale caso DCA avrà diritto di ricevere il pagamento del corrispettivo residuo a titolo di penale.
     

Art. 4 - Esclusiva Merceologica e Modalità di Programmazione

  1. Il Committente non potrà vantare alcun diritto di esclusiva merceologica nella programmazione dei filmati pubblicitari, rinunciando a qualsiasi rivendicazione e/o domanda nei confronti di DCA e/o dell'esercente della sala cinematografica per l'eventuale proiezione di filmati pubblicitari della stessa categoria di quelli oggetto dell'Ordine.
  2. I filmati pubblicitari verranno proiettati nei termini indicati dall'Ordine e, comunque, nei giorni di apertura al pubblico delle sale a luce spenta od a mezza luce, secondo le modalità stabilite dall'esercente del cinema per la tipologia di spazio acquistato. la play-list di programmazione e sue eventuali variazioni, si intenderanno accettate a tutti gli effetti dal Committente se non contestate entro 3 (tre) giorni dalla data di inizio programmazione.
     

Art. 5 - Mancata/Parziale Esecuzione Del Contratto

  1. In caso di variazione della programmazione concordata, per ragioni di ordine tecnico e per indisponibilità di spazio, il Committente avrà diritto a ricevere la prestazione a condizioni analoghe, quanto a numero e categoria di sale ed al tipo di programmazione filmica. Nel caso di chiusura temporanea o definitiva di qualche cinema, il Committente avrà diritto alla programmazione dei filmati alle medesime condizioni in altre sale di corrispondente importanza, senza diritto del Committente alla risoluzione del contratto o risarcimenti, indennizzi o rimborsi nei confronti di DCA e/o dell'esercente della sala cinematografica.
  2. Eventuali irregolarità riscontrate dal Committente nelle proiezioni dovranno essere segnalate a DCA entro e non oltre 3 (tre) giorni dal verificarsi della pretesa irregolarità. Qualora il reclamo del Committente risultasse essere fondato, quest'ultimo avrà soltanto diritto alla ri-programmazione della pubblicità irregolarmente eseguita o alla programmazione dei filmati non trasmessi, senza diritto del Committente alla risoluzione del contratto o risarcimenti, indennizzi o rimborsi nei confronti di DCA e/o dell'esercente della sala cinematografica.
  3. Fermo quanto sopra, in caso di mancata o parziale esecuzione del Contratto da parte di DCA, per cause ad essa non imputabili, il Committente avrà diritto al solo rimborso delle somme eventualmente anticipate e per le quali non sia stata eseguita la relativa prestazione. Il Committente non avrà, in alcun caso, il diritto di chiedere la risoluzione del contratto e/o ulteriori risarcimenti ed indennizzi.
     

Art. 6 - Consegna Materiale, Clausola Risolutiva Espressa e Penale

  1. Il Committente si impegna a consegnare a DCA i filmati pubblicitari e la documentazione occorrente per la proiezione degli stessi entro 5 (cinque) giorni prima della data di prima proiezione conformemente alle "Specifiche Tecniche e di Consegna dei filmati pubblicitari”.
  2. La mancata proiezione dei filmati pubblicitari dovuta al ritardo nella consegna dei filmati e/o della documentazione e/o al mancato rispetto delle suddette "Specifiche Tecniche e di Consegna dei filmati pubblicitari", come di volta in volta modificate e comunicate, darà diritto a DCA di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.; in tale caso DCA avrà diritto di ricevere il pagamento del corrispettivo residuo a titolo di penale.
  3. In nessun caso, eventuali giorni di programmazione perduti a causa del ritardo del Committente nella consegna dei filmati e/o della documentazione secondo le “Specifiche Tecniche e di Consegna dei filmati pubblicitari” dare titolo al Committente per richiedere il recupero dei giorni perduti in coda alla campagna né in momenti successivi o spazi alternativi.
     

Art. 7 - Responsabilità Committente

  1. Il Committente dichiara e garantisce che i filmati pubblicitari saranno in ogni aspetto conforme a tutte le leggi e/o regolamenti e/o normative applicabili alla pubblicità. Il Committente prende atto che le disposizioni del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale sono vincolanti e obbligatorie per il mezzo di diffusione cinematografico, impegnandosi a rispettare detto Codice ed a conformarsi alle decisioni dei suoi organi giudicanti, anche in ordine alla eventuale pubblicazione delle stesse.
  2. Il Committente dichiara altresì, di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti connessi alla realizzazione e proiezione dei filmati pubblicitari. Il Committente dichiara e garantisce : (i) di essere titolare dei diritti di utilizzazione economica dei filmanti pubblicitari; (ii) di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie per la loro proiezione;  (iii) di assumere ogni responsabilità in ordine agli adempimenti richiesti dalle applicabili   norme di legge in caso di filmati pubblicitari relativi a manifestazione a premio; per l'effetto il Committente si obbliga a manlevare e tenere indenni DCA e gli esercenti delle sale  cinematografiche per ogni e qualsiasi reclamo, pretesa o richiesta di terzi ivi incluse pubbliche amministrazioni o destinatari delle manifestazioni a premio comunque connessi o conseguenti alla realizzazione ed alla proiezione dei filmati pubblicitari oggetto dell'Ordine.
  3. Il Committente dichiara e garantisce che i filmati pubblicitari relativi ai giochi con vincite in  denaro sono in tutto conformi alla disciplina vigente e non contengono elementi di incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica, ne contengono minori; contengono invece formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco; formule di avvertimento relative al divieto del gioco per minori e indicazione del logo 18+; indicazioni della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita, sulla percentuale della raccolta destinata a montepremi, sulle percentuali di probabilità di vincita che il soggetto ha nel gioco pubblicizzato o sulla percentuale storica per giochi di riferimento, tramite un riferimento alla  disponibilità delle stesse sul sito del Concessionario e sul sito dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli Area Monopoli, ovvero disponibili presso i punti di raccolta dei giochi; il riferimento  alla denominazione sociale del concessionario e il numero di concessione. Il Committente dichiara, altresì, che i suddetti messaggi pubblicitari sono stati approvati dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria IAP. A tal fine, consegna a DCA apposita lettera di manleva.
  4. DCA si riserva il diritto a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare la programmazione di filmati pubblicitari che dovesse ritenere non conformi a quanto sopra.
     

Art. 8 - Divieto di Cessione e Modifiche

  1. Il Committente non avrà il diritto di cedere il contratto senza la preventiva approvazione di DCA. DCA avrà il diritto di cedere il contratto anche senza il consenso del Committente, che dichiara sin d'ora di liberare DCA dalle proprie obbligazioni ai sensi del contratto a decorrere dalla data di comunicazione della  cessione.
  2. Qualsiasi modificazione del rapporto contrattuale, eventuali condizioni aggiuntive o speciali rispetto a quanto previsto nell'Ordine o nelle Condizioni Generali, non saranno valide se non pattuite per iscritto.
     

Art. 9 - Imposte, Spese di Bollo e Registro

  1. Tutti gli oneri fiscali comunque derivanti dal rapporto contrattuale sono a completo carico del Committente, comprese le eventuali spese di bollo e registro del Contratto in caso d'uso.
  2. I costi per l'ottenimento del Nulla Osta Censura saranno a carico di DCA, fermo restando l'obbligo del Committente di fornire le informazioni a tal fine necessarie.
     

Art. 10 - Foro Competente

  1. Per qualsiasi controversia attinente la natura, l'interpretazione, l'esecuzione e la cessazione del contratto a qualsiasi titolo, sarà competente a giudicare in via esclusiva ai sensi dell'art 28 c.p.c. il Foro di Milano.


Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. il Committente approva specificatamente i contenuti dei seguenti articoli: Art. 3 "Termini dì Pagamento, Clausola Risolutivo Espressa e Penale"; Art 5 "Mancata/Parziale Esecuzione Del Contratto"; Art. 6 11Consegna Materiale, Clausola Risolutiva Espressa e Penale"; Art. 7 "Responsabilità Committente"; Art. 8 "Divieto di Cessione e Modifiche". Art. 10 "Foro Competente".